Addetto al primo soccorso

Il D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1 lettera B, l’art. 37 comma 9 e il D.M. 388/2003 di attuazione del Primo Soccorso in azienda, prevedono che il datore di lavoro, in base alla tipologia di attività svolta, alle dimensioni dell’azienda, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, debba nominare e formare i lavoratori, incaricati di gestire le situazioni di emergenza e di primo soccorso agli infortunati, che potrebbero verificarsi durante il lavoro. Il Datore di Lavoro, deve organizzare il servizio di primo soccorso in modo tale che gli addetti incaricati, siano sempre presenti durante l’orario di lavoro. Il provvedimento classifica, inoltre, le aziende in tre gruppi:

Gruppo A: corso di 16 ore

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (es. lav. meccanico agricole, mattazione e macellazione, pesca, costruz. edili, costruz. idrauliche, strade ferrovie, impianti, lavoraz. legname, falegnamerie, metallurgia, metalmeccanica, lavoraz. rocce, lavoraz. vetro, trasporti, facchinaggio, pulizie e nettezza urbana).

Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B: corso di 12 ore

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: corso di 12 ore

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

N.B. Secondo il D.Lgs. 106/2009 (Decreto Correttivo del D.Lgs. 81/2008), nelle aziende con un numero superiore a 5 lavoratori (compresi i soci lavoratori *) , il Datore di Lavoro non può svolgere direttamente il compito di addetto al primo soccorso.


* per il computo del nr. dei lavoratori, si rimanda all’art. 4 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.


maggio 10, 2010 Inserito Senza categoria - Leggi

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