Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per datori di lavoro
Questo servizio è una delle numerose novità introdotte dal D.Lgs. 626/94. Il servizio comprende l’insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all’azienda attivati per prevenire i rischi professionali e proteggere i lavoratori. Questa struttura (il cui responsabile è designato dal datore di lavoro, o in alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso), provvede ad individuare e valutare i fattori di rischio e ad elaborare sia le misure idonee per prevenirli, che le procedure di sicurezza da attivare. Il servizio ha pure il compito di proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ed è chiamato a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza all’interno dell’azienda.
Il D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29.07.2003 ed entrato in vigore il 13 agosto 2003, permette di individuare i requisiti minimi richiesti per le mansioni di addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione in seno all’azienda.
Dall’8 febbraio 2006 è inoltre entrato in vigore il “Decreto RSPP”, accordo stabilito in sede di Conferenza Stato Regione, attuativo del D. Lgs. 195/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.02. 2006.
Questo nuovo decreto stabilisce con maggiore precisione del precedente i requisiti necessari per svolgere l’attività di RSPP.
Per lo svolgimento delle funzioni di Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione, relativi alla natura dei rischi ed alle attività lavorative (oggi denominati Modulo A, Modulo B).
Per quanto riguarda specificatamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inoltre, è necessario possedere, oltre ai requisiti richiesti per l’Addetto, anche un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifico corso di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (oggi denominato Modulo C).
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.
Coloro che sono in possesso di laurea triennale di “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze della sicurezza e protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione.
Da considerare infine che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Il datore di lavoro può assumere in proprio l’incarico di RSPP nei seguenti casi:
- Aziende artigiane e industriali : fino a 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche : fino a10 addetti
- Aziende della pesca : fino a 20 addetti
- Altre aziende : fino a 200 addetti
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Le principali funzioni del RSPP si possono così sintetizzare:
- individuazione e valutazione dei fattori di rischio
- elaborazione delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute
- proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- controllo ed ottimizzazione nel tempo della gestione della salute e sicurezza in azienda
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La durata del corso è di 16 ore.
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